IVA. Esportazioni abituali.Operazioni non imponibili. Comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute. L. 311/2004.
1. La normativa di riferimento: operazioni non imponibili, esportatori abituali e plafond.
L’art. 8, co.1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente alle imprese che effettuano abitualmente esportazioni e operazioni assimilate di acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell’iva, entro un determinato limite annuale (c.d. plafond): in tal modo l’esportatore abituale evita di accumulare un eccessivo credito iva.
In particolare, rilevano le seguenti operazioni non imponibili:
- esportazioni dirette di cui all’art. 8, co.1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972;
- operazioni assimilate all’esportazione di cui all’ art. 8 - bis, co.1, D.P.R. cit.;
- servizi internazionali di cui all’art. 9, co.1, D.P.R. cit;
- cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, co.1 e 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- cessioni a viaggiatori stranieri (art. 52, co.1, D.L. ult. cit. );
- prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 40, D.L. cit.);
- cessioni triangolari comunitarie (art. 58, co.1, D.L. cit.);
- cessioni a San Marino e Città del Vaticano (art. 71, D.P.R. 633/72);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi alle ambasciate, rappresentanze diplomatiche, comandi militari, ecc. (art. 72, D.P.R. 633/72).
Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni sopra indicate, registrati nell'anno precedente ovvero nei dodici mesi precedenti (nel caso di adozione del plafond mobile), è superiore al 10% del volume d'affari.
Gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza applicazione dell’iva nei limiti del plafond, costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili sopraindicate, registrate ai fini IVA, rispettivamente:
- nell'anno solare precedente a quello in cui si intende acquistare senza pagamento dell’iva, se si è optato per il plafond annuale;
- nei dodici mesi precedenti a quelli in cui si intende acquistare senza pagamento dell’iva, se si è optato per il plafond mobile.
L’opzione per il plafond mobile consente ai soggetti che si trovano in una situazione di progressivo incremento delle esportazioni di usufruire di un maggiore plafond fin dai primi mesi successivi, senza dover attendere il nuovo anno solare.
2. Le dichiarazioni di intento
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. c) del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (conv. in L. 27 febbraio 1984, n. 17), l’esportatore abituale deve manifestare l’intento di avvalersi del beneficio di acquistare senza applicazione dell’iva, consegnando o inviando al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’acquisto, un’apposita dichiarazione, redatta in duplice esemplare su un modello conforme a quello allegato al D.M. 6 dicembre 1986 (c.d. dichiarazione d’intento).
La dichiarazione d’intento può riguardare un singolo acquisto, acquisti effettuati fino ad una data non successiva al 31 dicembre dell’anno in corso o acquisti fino a concorrenza di un determinato importo.
Per le importazioni la dichiarazione d'intento deve essere ripetuta per ogni singola operazione (R.M. 27.7.1985, n. 355235).
Sia gli esportatori abituali, sia i loro fornitori devono numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento ed annotarle, entro 15 giorni dall’emissione o dal ricevimento, in apposito registro oppure in apposite sezioni dei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi.
3. La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento
L’art.1, co. 381 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha introdotto, a carico del fornitore che riceve dal proprio cliente la dichiarazione d’intento, l’obbligo di comunicare all’agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 16 del mese successivo a quello del ricevimento, i dati contenuti nella dichiarazione stessa utilizzando il modello approvato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia in data 14.3.2005. Il suddetto provvedimento stabilisce inoltre che la prima scadenza del nuovo obbligo è fissata al 16 maggio 2005 ed è relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile e relative all'anno in corso. Conseguentemente devono essere indicate anche quelle ricevute nel mese di dicembre, ma relative al 2005, che i clienti hanno inviato anticipatamente per potere fruire del regime della non imponibilità già con le prime forniture dell'anno (procedura ammessa dall'Amministrazione con la R.M. n. 355803/85).
4. Le sanzioni applicabili
L’art. 1, co. 383 e 384, legge 311/2004, prevede che il fornitore dell’esportatore abituale, che non invia nei termini la comunicazione sopracitata o la invia con dati incompleti o inesatti, è punito ai sensi dell’art. 7, co. 4 bis, D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con la sanzione dal 100 al 200% dell’iva da lui stesso non applicata all’esportatore abituale (anche se costui ha esercitato legittimamente la facoltà di acquistare in sospensione). La violazione è però considerata formale qualora il destinatario della dichiarazione d’intento non abbia effettuato forniture all’esportatore abituale o abbia applicato l’iva sulle forniture; secondo l’Amministrazione (C.M. 16.3.2005, n. 10), in tali casi è applicabile la sanzione da euro 258 a 2.065, prevista dall’art. 11, co. 1, lett. a), D. lgs. 471/1997.
Inoltre il fornitore è responsabile in solido dell’iva eventualmente evasa dal cliente a seguito dell’irregolare utilizzo del plafond; la responsabilità solidale sorge, tuttavia, solo se l’evasione dell’esportatore abituale è correlata all’omissione o irregolarità della dichiarazione di intento ricevuta. A tal proposito è stato osservato che il fornitore non risponderà in solido dell’iva evasa dal proprio cliente, se le irregolarità contenute nella comunicazione inviata all’agenzia delle entrate derivano dall’incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’intento da lui ricevuta (circolare Assonime 3.2.2005, n. 3).
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